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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 561

Modificazione dell'art. 90 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che a approva il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'art. 90, prima parte, del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:
"Gli agenti incorrono nella multa il cui importo può variare da venticinque a cinquecento lire; o nella sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni, se appartenenti al gruppo A: ".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 3. - CONSOLI