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LEGGE 28 luglio 1950, n. 540

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonchè la revisione del trattamento economico accessorio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-8-1950 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1 luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principi e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dei Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.