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LEGGE 15 luglio 1950, n. 539

Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

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Testo in vigore dal: 2-8-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati
ed  agli  invalidi  di  guerra,  nonche'  ai  congiunti dei caduti in
guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai
congiunti dei caduti per servizio.
  Nulla  e'  innovato  per quanto concerne il trattamento di pensione
spettante  ai  mutilati  ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei
caduti per servizio.