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LEGGE 30 giugno 1950, n. 536

Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  16-8-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, è ratificato.