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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1950, n. 526

Autorizzazione della prelevazione di L. 437.605.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-8-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31 ottobre 1949, numeri 777 e 781;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, è autorizzata la prelevazione di L.
437.605.000. che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:


Ministero del tesoro:

Cap. n. 50. - Spese riservate della Presidenza
ecc.............................................. L. 50.000.000
Cap. n. 404. -Spese di ufficio, di cancelleria
ecc.............................................. L. 51.500.000
Cap n. 553-bis (di nuova istituzione).
-Assegni alimentari concessi alle persone
condannate, ai termini del decreto legislativo
luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla
confisca del patrimonio per delitti fascisti od
agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti,
a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice
civile........................................... L. 400.000
Ministero delle finanze:

Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione).
- Spese confidenziali per la repressione del
contrabbando dei generi di polio................. L. 25.000.000
Cap. n. 236. - Acquisto di stabili e terreni.. L. 660.000 Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 40. - Contributo ad istituzioni, ecc.. L. 1.430.000
Cap. n. 46. - Contributo del Governo italiano
a favore dell'Organizzazione internazionale del
lavoro........................................... L. 7.905.000
Cap. n. 47. - Contributo del Governo italiano
a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura.............. L. 5.710.000
Cap. n. 99-bis (di nuova istituzione, sotto la
nuova rubrica "Spese per la Conferenza generale
dell'U.N.E.S.C.O."). - Spese di ufficio,
cancelleria e illuminazione Impianto e manuten-
zione dei servizi telefonici e di interpre-
tazione simultanea. Istallazione e fun-
zionamento dei servizi postale e telegrafico,
sanitario e bancario - Spese per gli automezzi e
di trasporto..................................... L. 30.000.000
Cap. n. 99-ter (di nuova istituzione).
- Compensi per il personale estraneo
all'Amministrazione dello Stato.................. L. 5.000.000
Cap. n. 99-IV (di nuova istituzione).
- Compensi speciali in eccedenza ai limiti
stabiliti per il lavoro straordinario da
corrispondere ai funzionari ed impiegati delle
varie Amministrazioni statali addetti alla
Conferenza (art. 6 del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)............. L. 8.000.000
Cap. n. 99-V (di nuova istituzione). -
Spese di rappresentanza.......................... L. 7.000.000
Ministero dell'interno:

Cap. n. 57. - Spese per trasferte, ecc........ L. 50.000.000
Cap.n. 60. -Spese pel servizio sanitario delle
guardie di pubblica sicurezza, ecc............... L. 150.000.000
Cap. n. 139. - Spese di riattamento ed
adattamento di locali............................ L. 45.000.000
---------------- Totale... L. 437.605.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 9 maggio 1950

EINAUDI - DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1950

Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 77. - CARLOMAGNO