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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 488

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata con le ferrovie calabro-lucane per l'acquisto di nuovo materiale rotabile.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-8-1950

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 9 marzo 1950 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per regolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie calabro-lucane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI D'ARAGONA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1950

Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 53. - CARLOMAGNO