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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436

Autorizzazione al Ministro per l'industria e commercio a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani un funzionario di gruppo A di grado quarto dell'Amministrazione centrale.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-7-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale è stato costituito l'Ente Zolfi italiani;
Considerato che la importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
La suddetta facoltà cesserà di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrerà in ruolo o cesserà, comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio.