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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 427

Adeguamento dei limiti di valore per gli atti e contratti degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto soggetti a tutela governativa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-7-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede;
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Articolo unico



I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1950

Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 24. - CARLOMAGNO