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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1950, n. 406

Sostituzione dell'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-7-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, con il quale, venne stabilita la misura dei cassoni dovuti dai rivenditori generi di monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 76 delle disposizioni approvate col regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato col decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1602, è sostituito dal seguente:
"Il canone dovuto dai rivenditori generi di monopolio è commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le L. 300.000.
Sulla parte di reddito eccedente tale somma il canone è liquidato sulla base della seguente scala graduale:
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000 il 15 %
" " " 500.000 " " 1.000.000 il 19 %
" " " 1.000.000 " " 2.000.000 il 23 %
" " " 2.000.000 " " 3.000.000 il 27 %
" " " 3.000.000 il 30 %

Il canone minimo è stabilito in L. 500 annue.
Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore".