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LEGGE 11 aprile 1950, n. 220

Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  31-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.