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LEGGE 15 marzo 1950, n. 151

Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  6-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra".