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DECRETO-LEGGE 18 aprile 1950, n. 142

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1950, n. 331 (in G.U. 17/06/1950, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
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Testo in vigore dal: 18-4-1950
al: 7-9-1951
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto il testo unico di leggi per l'imposta, di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza, di procedere a
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  favorire  la
distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di
apportare  modificazioni  alle  norme  riguardanti  la minuta vendita
degli estratti ed essenze per preparare liquori;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Misura dell'imposta.

  La  imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico)
e  la  corrispondente  sovrimposta  di  confine sul prodotto medesimo
importato  dall'estero  sono  stabilite nella misura di L. 32.000 per
ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
  Nella   stessa   misura   sono  stabilite  la  imposta  interna  di
fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di confine per gli
alcoli  metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del
presente  decreto,  sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª
categoria.