Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del
Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici
decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonchè il
deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i
predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi
agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.