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LEGGE 15 marzo 1950, n. 119

Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonchè il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, n. 1059, limitato dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, è prorogato al 30 giugno 1052.