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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117

Norme per l'esercizio della facoltà del Ministero dei trasporti di assegnare in uso o cedere in proprietà gli autoveicoli di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-4-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Chi è stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di residenza;
2) estratto generale cronologico dei Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autodromo del quale è stato spossessato;
3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli è stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra;
4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo è stato asportato o requisito senza corresponsione di indennità da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ovvero è stato asportato da parte delle truppe alleate.