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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 96

Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI