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LEGGE 14 gennaio 1950, n. 77

Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico recuperato in Germania e restituito allo Stato italiano dal Governo militare alleato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  21-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico, che nel periodo dal 1 gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in proprietà e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalità politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico, storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o biblioteche pubbliche.