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LEGGE 23 febbraio 1950, n. 45

Promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo B del Corpo del genio civile.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-3-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla, osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1950

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI