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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 27

Modificazioni allo statuto dei Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-3-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947, con il quale il Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;
Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei delegati dell'ente predetto, in data 19 agosto 1948, con cui si modifica il testo degli articoli 1, 10, 30 e 34 dello statuto;
Vista l'istanza in data 6 settembre 1948, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modifiche stesse;
Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 dicembre 1949, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 10, 30 e 34 dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative "Carlo Rosselli", con sede in Bari, deliberate dall'assemblea generale dei delegati nella seduta del 19 agosto 1948, del seguente tenore:

Art. 1


Art. 10. - Le cooperative associate dovranno, all'atto della loro iscrizione, sottoscrivere almeno 25 quote da L. 1000 (mille) cadauna e versare i quattro decimi delle quote sottocritte, di cui all'articolo precedente.
Gli altri sei decimi potranno pagarsi a rate mensili in un tempo non superiore ai sei mesi dalla data di ammissione. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per i lavori eseguiti, l'ammontare delle rate già scadute.
Art. 30. - Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri eletti dall'assemblea. Essi sono dispensati dal prestare cauzione, ma assumono gli obblighi precisati dagli articoli 2392 e 2394 del Codice civile.
Essi nominano un presidente. La firma e la rappresentanza del Consorzio spettano al presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare il vice presidente, il direttore amministrativo o rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avere un rappresentante del Consorzio fuori della Provincia, in cui ha sede il Consorzio stesso. I consiglieri scadono ogni tre anni. Gli scaduti sono rieleggibili.
Art. 34. (Aggiunta la lettera n). - Delegare i suoi poteri al direttore amministrativo, mediante procura o mandato speciale o a rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avete un rappresentante fuori della Provincia in cui ha sede il Consorzio, per la trattazione e definizione di affari speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI FANFANI - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 129. - FRASCA