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LEGGE 5 gennaio 1950, n. 1 (Raccolta 1950) (1)

Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1 agosto 1949, n. 453.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1950
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutte  le  disposizioni  a  favore  dei  profughi  contenute  negli
articoli  1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per
ogni effetto al 30 giugno 1950.