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REGIO DECRETO 22 gennaio 1905, n. XXXVIII (38)

Autorizzazione a riscuotere dazi. (0500038R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1905
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-4-1905

Art. 1


Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. XXXVIII (Dato a Roma, il 22 gennaio 1905), col quale il comune di Oneglia è autorizzato a riscuotere un dazio proprio sui seguenti generi:

1. Carta di lª categoria, al quintale L. 4,

2. Carta di 2ª categoria, id. L. 2.

3. Carta di 3ª categoria, id. L. 1.

4. Carta di 4ª categoria, id. L.
5.

5. Terraglia di 1ª classe, id. L. 8.

6. Terraglia di 2ª classe, id. L. 4.50.

7. Terraglia di 3ª classe, id. L. 1.50.

8. Amido e amidone, id. L. 15.

9. Piombo in pallini, palle e migliarole, id. L. 5.

10. Sportini, sottopiedi e zerbini, id. L. 1.

11. Attrezzi e utensili di legno, id. L. 5.