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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1167

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del triennio" con "alla fine di ogni anno".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia, della musica";
"Filologia, bizantina";
"Biblioteconomia e bibliografia";
"Storia dell'arte mussulmana e copta".
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia della filosofia medioevale".
Art. 37. - Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli arti coli successivi.
"Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla, fine di ciascun anno di corso".
Art. 60. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria" e di "disegno" comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di "fisica sperimentale" comporta un esame teorico e due pratici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950 Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Art. 19. - Nel penultimo comma, sostituire le parole "alla fine del triennio" con "alla fine di ogni anno".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia, della musica";
"Filologia, bizantina";
"Biblioteconomia e bibliografia";
"Storia dell'arte mussulmana e copta".
Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari aggiungere: "Storia della filosofia medioevale".
Art. 37. - Aggiungere il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli arti coli successivi.
"Gli insegnamenti di letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, filologia romanza, storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale che, a norma delle vigenti disposizioni, siano stati seguiti per un biennio, importano ognuno un esame alla, fine di ciascun anno di corso".
Art. 60. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica", di "geometria" e di "disegno" comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento di "fisica sperimentale" comporta un esame teorico e due pratici".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1950

Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 51. - FRASCA