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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 1035

Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi mercantili italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra, dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI