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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1020

Modificazioni al regolamento generale di pilotaggio approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-2-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di notificare alcune norme del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e successivamente modificato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, Ministro ad interim per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La disposizione di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e modificato con regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2256, si applica, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, anche per coloro che siano stati assunti come piloti per necessità belliche nei porti da 1ª categoria, dove già era costituito un corpo di piloti, purché posseggano, altre ai requisiti di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 17 del regolamento, la patente di padrone marittimo ed abbiano prestato almeno quattro anni di servizio presso il porto nel quale deve esercitarsi il pilotaggio.