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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1949, n. 997

Aliquota dei maggiori dei carabinieri e di amministrazione da collocare nella riserva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-1-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le aliquote entro le quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:
maggiori dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
maggiori di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . 100