stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento.
Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.