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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1949, n. 969

Modificazioni al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, relativo alle norme sui concorsi presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/1950)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-1-1950
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici ai programmi di esami per l'ammissione nella carriera amministrativa del Ministero del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1



L'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, 438, è sostituito dal seguente:
La Commissione giudicatrice del concorso per esami grado iniziale della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro (gruppo A) è composta:
1) di un consigliere di Stato che la presiede;
2) di un consigliere della Corte dei conti;
3) di un professore di università, docente di materie giuridiche od economiche;
4) del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro;
5) di due funzionari della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 6°.
I membri di cui ai numeri 1 e 2 saranno designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti.
È in facoltà dell'Amministrazione di nominare, pei commissari di cui ai numeri 2 e 3, due supplenti appartenenti rispettivamente allo stesso ordine e grado; possono inoltre essere nominati altri due supplenti, da scegliersi tra i funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, dei quali uno pel commissario di cui al n. 4 e uno pel commissari di cui al n. 5.
I commissari supplenti sostituiscono quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti. Nel caso di assenza o impedimento a tempo indeterminato di qualsiasi componente la Commissione, si procede alla sostituzione definitiva. Qualora questa abbia luogo mediante un commissario supplente, si procede altresì alla nomina di un nuovo supplente.
In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere della Corte dei conti, nelle cui veci subentra, il magistrato dello stesso ordine e grado chiamato a far parte della Commissione giudicatrice in qualità di supplente.
In ogni caso, la composizione numerica della Commissione non può subire alcuna variazione e la Commissione stessa non potrà funzionare con la presenza di un numero di supplenti superiore a due.
Un funzionario della predetta carriera amministrativa centrale, di grado non inferiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.
Nel caso che la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti prevale il voto del presidente.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1950, n. 10 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.