stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 965

Elevamento a 400 milioni delle disponibilità della "Gestione mutui al personale delle Ferrovie dello Stato".

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  19-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


A completamento della somma, di L. 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di L. 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio del "Fondo pensioni e sussidi" del personale ferroviario.
Su quest'ultima sommi verri corrisposto dalla "Gestione dei mutui al personale" l'interesse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della "Gestione del fondo pensioni e sussidi".