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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 964

Concessione di un contributo di L. 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventù.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le spese relative alla sistemazione e gestione di alloggi alberghieri, a cura della Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.A.G.), ed alla organizzazione della stessa, è autorizzato un contributo di L. 3.000.000 da iscrivere, per L. 2.000.000, nel bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'esercizio finanziario 1948-49, e per L. 1.000.000, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio medesimo.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il 9° provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49.