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LEGGE 29 dicembre 1949, n. 959

Proroga di provvidenze a favore del teatro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1950
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  a  favore  del  teatro,  previste  dall'art. 1 del
decreto  legislativo  20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al
31 dicembre 1954.