stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1949, n. 950

Corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale per l'anno 1950.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1951)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-2-1951
aggiornamenti all'articolo
La,  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'anno  1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto
dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari
di  pensioni  di  invalidita'  e vecchiaia e di quelle ai superstiti,
liquidate   dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'
corrisposto  nella  stessa  misura  stabilita dall'art. 2 della legge
predetta  per  i  pensionati  di  cui  alla  lettera  b) del predetto
articolo  e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui
alla lettera a) dello articolo stesso.
  Della  corresponsione  dell'assegno  di  cui al precedente comma si
tiene  conto  nella, determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di
solidarieta'   sociale,   agli   effetti   dell'art.  4  del  decreto
legislativo 29 luglio 1947, n. 659. ((1))

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23, dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI
                                                       GRASSI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 28 dicembre 1950, n. 1119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n.
950,  e'  prorogata  a  tempo  indeterminato  la  misura dell'assegno
supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei
titolari   di   pensioni  di  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti,
liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".