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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 944

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  31-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Aggio per gli esattori.


Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.
Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.