Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono
in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile
1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per i reati
comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge
anzidetto in ordine, alla disciplina dei consumi e a quello degli
ammassi e dei contingentamenti.