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LEGGE 24 novembre 1949, n. 920

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (primo provvedimento).

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  25-12-1949
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----