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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 917

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni di Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze aderenti al pagamento dei debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.
Non sono tenuti a, presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti.