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LEGGE 21 novembre 1949, n. 888

Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od In quiescenza.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, ed all'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza, l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.
Per gli stipendi ed assegni la cui misura è stabilita ad anno l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate, dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla lira le singole competenze mensili nonché le ritenute gravanti le competenze medesime.