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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 884

Funzionamento delle Commissioni di conciliazione previste dall'art. 83 del Trattato di pace.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  29-12-1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 83 del Trattato di pace tra, l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I rappresentanti del Governo italiano presso le Commissioni internazionali di conciliazione di cui all'articolo 83 del Trattato di pace, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.
Una stessa persona può essere nominata rappresentante del Governo italiano in più di una Commissione.