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LEGGE 9 dicembre 1949, n. 877

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive fino al 31 marzo 1950, nonché nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:
sul biglietto al lordo del diritto erariale
Sopraprezzo da oltre lire 50 fino a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . . . . . . . . . . . . L. 60 da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . L. 100 da oltre lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata.