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LEGGE 1 dicembre 1949, n. 868

Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.