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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 856

Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Alle spese dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI