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LEGGE 24 novembre 1949, n. 846

Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  2-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art. 2 della presente legge le somme che sono state o saranno offerte e messe a disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre 1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.