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LEGGE 4 novembre 1949, n. 831

Autorizzazione di una prima spesa di L. 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
È altresì autorizzata una prima spesa, di lire 400 milioni da devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per l'applicazione del citato art. 57. Detta spesa di lire 400 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.