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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 825

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato la somma di L. 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-12-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L. 555.000.000, in aggiunta a quelle già autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.