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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 817

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-12-1949

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877;
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 49 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 50. - È istituito presso la Facoltà di scienze l'Istituto matematico con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito delle discipline matematiche.
Art. 51. - Il personale dell'Istituto matematico è costituito da un direttore e da un inserviente. Il direttore è nominato anno per anno su proposta della Facoltà, la cui scelta dovrà cadere di preferenza sul professore di ruolo più anziano di insegnamento matematico, o sul professore di ruolo di materia più affine della stessa Facoltà. Il direttore è consegnatario dell'Istituto e quindi della sua biblioteca; non ha giurisdizione sulla direzione dei corsi e neppure sulle proposte di nomina, conferma o revoca degli assistenti, degli aiuti di materie d'insegnamento del gruppo matematico.
I posti di assistente e di aiuto sono annessi alle cattedre e, quindi, gli assistenti e gli aiuti dipendono dai titolari delle cattedre stesse.
Il direttore dell'Istituto matematico può designare un insegnante o un assistente di materie matematiche a fungere da bibliotecario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1949

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 74. - FRASCA