stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 ottobre 1949, n. 768

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  13-11-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro la costituzione di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.
In ogni caso sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.
È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettente la difesa, del risparmio e la disciplina del credito.