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LEGGE 18 ottobre 1949, n. 767

Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-11-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.