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LEGGE 12 ottobre 1949, n. 722

Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-11-1949
La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GRASSI