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LEGGE 7 luglio 1949, n. 689

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo Internazionale del grano firmato a Washington il 23 marzo 1949.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washinigton il 23 marzo 1949.