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LEGGE 20 agosto 1949, n. 643

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni dirette.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-10-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.