stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 agosto 1949, n. 624

Variazioni delle quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/09/1949, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1949)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  30-9-1949
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l'art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI