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LEGGE 3 agosto 1949, n. 621

Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-9-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, già prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, è fissato al 31 dicembre 1949.